Che cos'è? Quali spese rientrano?
Dal 4 ottobre è possibile presentare domanda per accedere al bonus che aiuterà le imprese a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro con la sanificazione, ma anche con l'acquisto di dispositivi di protezione o di kit per fare i tamponi ai dipendenti.
Attenzione: La comunicazione potrà essere inviata entro il 4 novembre 2021.
Tra le spese ammissibili rientrano:
Sanificazione degli ambienti e degli strumenti da lavoro
Somministrazione di tamponi a coloro che presentano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative
Acquisto di dispositivi di protezione individuale di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza.
A chi spetta?
Il credito d'imposta spetta a:
Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore
Enti religiosi civilmente riconosciuti
Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
I soggetti che rientrano tra i destinatari del bonus sanificazione 2021 possono richiedere il credito d'imposta utilizzando il modulo approvato lo scorso luglio.
Ammontare del credito
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.
In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000€.
Entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o lo scarto.
Una volta ottenuto il credito d'imposta potrà essere utilizzato:
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
in compensazione tramite modello F24
I beneficiari sapranno a quanto ammonta il beneficio solo dopo la scadenza del 4 novembre.
Nel comunicato stampa del 4 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ribadisce una regola già evidenziata nel provvedimento:
“Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili”.
Team di PM2
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